Ufficio Tributi
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2002
 
Aliquote - Riduzioni e Detrazioni - Versamento - Comunicazione
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  • VISTI gli artt. 3,6,8 e 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
  • VISTO il primo comma dell'art. 4 del D. L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni della legge 24 ottobre 1996, n. 556;
  • VISTO il comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  • VISTO l'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 446;
  • VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, 449;
  • VISTO la deliberazione consiliare n. 86 del 30.12.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I;
  • VISTO la deliberazione consiliare n. 82 del 30.12.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie;
  • VISTO la deliberazione consiliare n. 17 del 13.03.1999 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali nonché norme per l'annullamento di atti in via di autotutela;
  • VISTO la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 22.03.2002 con la quale sono state determinate le aliquote, riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002;
 
AVVERTE
 
I. Per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili ( I. C. I. ): in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote:
 
  • immobili adibiti ad abitazione principale 5°/oo;
  • immobili diversi dalle abitazioni 5°/oo;
  • aree fabbricabili 5°/oo;
  • immobili non adibiti ad abitazione principale 7°/oo;
  • fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili per i soli fabbricati realizzati negli anni 1996 e 1997, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati : 4°/oo
  • Con effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento e dei redditi domenicali del 25 per cento;
  • Per l'anno 2002 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono €. 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione
Sono equiparate alle abitazioni principali:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato italiano a condizione che non risultino locate;
  5. le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti), in base ad apposita comunicazione da presentarsi all'Ufficio Tributi presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni;
  1. I contribuenti residenti nel territorio comunale in disagiate condizioni economiche e sociale sono esentati dal pagamento dell' I. C. I. e dai connessi adempimenti , in base ad apposita istanza di coloro che ritengono di trovarsi in una delle situazioni previste all'art. 5, comma 2 e 4 del vigente Regolamento comunale per la disciplina delle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie, da presentarsi all'ufficio Tributi presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni.
  2. L'Imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'agibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 5;
  3. Il pagamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 2002 deve essere effettuato in due rate :
  • la prima, entro il mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre;
  • la seconda, dal 1° al 20 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Il pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 giugno , sulla base delle aliquote deliberate per il 2002.
. L'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può essere corrisposta , anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 - in sette rate mensili di pari importo , e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo , in base ad apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
  1. L'imposta deve essere corrisposta tramite conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, utilizzando i moduli prestampati di c/c inviati ai contribuenti o gli appositi bollettini di colore rosso , reperibili presso qualsiasi ufficio postale, da intestare a: " Comune di Casal Velino - Serv. Tesoreria - c. c. p. n. 15056849;
  2. Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui al successivo punto, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  3. Entro la fine di agosto di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che le hanno fatte cessare.
  4. Per la comunicazione di cui sopra bisogna utilizzare l'apposito modello reperibile presso l'Ufficio Tributi, ma sono valide anche le comunicazione redatte senza l'impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
Tutte le informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'imposta possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi , anche a mezzo telefono ai seguenti recapiti:

0974908833 - 800250797 - fax 800250797
il quale renderà disponibili i dati necessari, eventualmente rettificati a seguito degli accertamenti effettuati per il calcolo dell'imposta, anche allo scopo di evitare errati versamenti.
E' possibile inoltre utilizzare la procedura on-line per il calcolo assistito dell'ICI all'indirizzo Internet:
tributi@comune.casal-velino.sa.it
ragioneria@comune.casal-velino.sa.it
IL RESP. DEL SERVIZIO
Rag. Lucio Esposito
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