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Ufficio
Tributi
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2002
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Aliquote
- Riduzioni e Detrazioni - Versamento - Comunicazione
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IL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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- VISTI
gli artt. 3,6,8 e 10 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e
successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO
il primo comma dell'art. 4 del D. L. 8 agosto 1996, n. 437,
convertito con modificazioni della legge 24 ottobre 1996, n.
556;
- VISTO
il comma 48 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- VISTO
l'art. 58 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, 446;
- VISTO
l'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, 449;
- VISTO
la deliberazione consiliare n. 86 del 30.12.1998 con la quale
è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina
dell'I.C.I;
- VISTO
la deliberazione consiliare n. 82 del 30.12.1998, con la quale
è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina
delle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie;
- VISTO
la deliberazione consiliare n. 17 del 13.03.1999 con la quale
è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina
di dichiarazioni, riscossioni, accertamento e sanzioni in materia
di tributi comunali nonché norme per l'annullamento di
atti in via di autotutela;
- VISTO
la deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del 22.03.2002
con la quale sono state determinate le aliquote, riduzioni e
detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2002;
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AVVERTE
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| I.
Per l'anno 2002 l'imposta comunale sugli immobili ( I. C. I. ):
in questo Comune è applicata con le seguenti aliquote: |
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- immobili
adibiti ad abitazione principale 5°/oo;
- immobili
diversi dalle abitazioni 5°/oo;
- aree
fabbricabili 5°/oo;
- immobili
non adibiti ad abitazione principale 7°/oo;
- fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno
per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione
di immobili per i soli fabbricati realizzati negli anni 1996
e 1997, in base ad apposita istanza presentata dagli interessati
: 4°/oo
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- Con
effetto dal 1° gennaio 1997, per determinare la base imponibile
dell'imposta comunale sugli immobili, occorre tenere presente
che le rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento e dei
redditi domenicali del 25 per cento;
- Per
l'anno 2002 dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono
€. 103.29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale
si protrae tale destinazione
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Sono
equiparate alle abitazioni principali:
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- le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
- gli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le
case popolari;
- le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituto
di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che non risultino locate;
- le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato
italiano a condizione che non risultino locate;
- le
unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea
retta fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti),
in base ad apposita comunicazione da presentarsi all'Ufficio
Tributi presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni;
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- I
contribuenti residenti nel territorio comunale in disagiate
condizioni economiche e sociale sono esentati dal pagamento
dell' I. C. I. e dai connessi adempimenti , in base ad apposita
istanza di coloro che ritengono di trovarsi in una delle situazioni
previste all'art. 5, comma 2 e 4 del vigente Regolamento comunale
per la disciplina delle esenzioni e agevolazioni fiscali e tariffarie,
da presentarsi all'ufficio Tributi presso il quale saranno fornite
le necessarie precisazioni.
- L'Imposta
è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili
e di fatto non utilizzati , limitatamente al periodo dell'anno
durante il quale sussistono dette condizioni. L'agibilità o
inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale in base
ad una perizia redatta a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione; in alternativa il
contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 5;
- Il
pagamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno 2002 deve
essere effettuato in due rate :
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- la
prima, entro il mese di giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta
per il periodo di possesso del primo semestre;
- la
seconda, dal 1° al 20 dicembre , a saldo dell'imposta dovuta
per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata
versata.
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Il
pagamento dell'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero
anno può essere effettuato in unica soluzione, entro il 30 giugno
, sulla base delle aliquote deliberate per il 2002.
. L'intera imposta dovuta complessivamente per l'intero anno può
essere corrisposta , anche in deroga a quanto stabilito dall'art.
10, comma 2, del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 - in sette rate mensili
di pari importo , e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza
alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre
inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo
, in base ad apposita istanza da presentarsi all'Ufficio Tributi
presso il quale saranno fornite le necessarie precisazioni.
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da
un contitolare per conto degli altri. |
- L'imposta
deve essere corrisposta tramite conto corrente postale intestato
alla Tesoreria Comunale, utilizzando i moduli prestampati di
c/c inviati ai contribuenti o gli appositi bollettini di colore
rosso , reperibili presso qualsiasi ufficio postale, da intestare
a: " Comune di Casal Velino - Serv. Tesoreria - c. c. p.
n. 15056849;
- Fermo
restando l'obbligo della comunicazione di cui al successivo
punto, i soggetti passivi non sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
- Entro
la fine di agosto di ciascun anno i contribuenti devono comunicare
al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi
agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato
il diritto ad un'esenzione ovvero quelle che le hanno fatte
cessare.
- Per
la comunicazione di cui sopra bisogna utilizzare l'apposito
modello reperibile presso l'Ufficio Tributi, ma sono valide
anche le comunicazione redatte senza l'impiego del modello,
sempre che contengano tutti i dati necessari.
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Tutte
le informazioni e documentazioni sull'applicazione dell'imposta
possono essere richieste direttamente all'Ufficio Tributi , anche
a mezzo telefono ai seguenti recapiti:
0974908833 - 800250797 - fax 800250797
il quale renderà disponibili i dati necessari, eventualmente rettificati
a seguito degli accertamenti effettuati per il calcolo dell'imposta,
anche allo scopo di evitare errati versamenti.
E' possibile inoltre utilizzare la procedura on-line per il calcolo
assistito dell'ICI all'indirizzo Internet: |
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tributi@comune.casal-velino.sa.it
ragioneria@comune.casal-velino.sa.it
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| IL
RESP. DEL SERVIZIO |
| Rag.
Lucio Esposito |
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