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IL SINDACO
VISTO
che occorre procedere alla determinazione degli orari degli esercizi
commerciali per il periodo fino al 31.12.2002 per quanto attiene
le competenze demandate ai Comuni dal D.Lvo 31.03.1998, n. 114;
CONSIDERATA
la necessità di assicurare un giusto bilanciamento tra
le esigenze dei consumatori e quelle degli esercenti commerciali
al fine di consentire il maggiore utilizzo delle risorse economiche
e di dare alla cittadinanza l'offerta dei migliori servizi;
VISTO
il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;
CONSIDERATO
che all'art. 11, commi 1° e 2°, il citato decreto stabilisce
due principi fondamentali, il primo ispirato ad un criterio di
ampia liberalizzazione, il secondo ad un criterio di flessibilità
dell'orario di vendita nel settore del commercio al dettaglio
a far tempo dal 25 aprile 1999, data di entrata in vigore della
nuova normativa;
VISTO
l'art.26, comma 6, del citato D.L.vo n.114/98 il quale abroga
la legge 28 luglio 1971, n.558;
VISTA
la Legge Regionale 7 gennaio 2000 n.1- recante " Direttive
regionali in materia di distribuzione commerciale" la quale
all'art. 19, comma 1, stabilisce che, ai sensi dell'art. 12- comma
3 - del D.l.vo 114/98, tutti i Comuni costieri della Regione Campania
hanno rilevanza turistica ed al comma 2 fissa il periodo di massimo
afflusso turistico dal 1 maggio al 30 settembre;
ACCERTATA
la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del D.L.vo
n.267/2000- art.50;
VISTA
le deliberazione adottata dal C.C. nella seduta dell'8.02.2002,
n.4, esecutiva ai sensi di legge;
SENTITE
le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio
e dei lavoratori dipendenti;
FATTI
salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipedneti, così
come previsti dal vigente CCNL del settore;
DETERMINA
Di
fissare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali
esistenti nel territorio comunale, per il corrente anno 2002,
come di seguito indicato:
1)
Apertura al pubblico degli esercizi commerciali tutti i giorni
della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00. E' data facoltà
all'esercente commerciale, nei limiti della fascia oraria stabilita
dal presente provvedimento provvedimento (non oltre le 13 ore
giornaliere), di scegliere l'orario più consono allo svolgimento
dell'attività considerando anche l'opportunità di
non effettuare l'intervallo pomeridiano (art.11, comma 2, D.Lgs
n.114/98).
2) Chiusura totale nelle domeniche e negli altri giorni festivi
(art.ll, comma 4, D.Lgs n.114/98) salvo le eccezioni previste
dagli artt.12 e 13 del D.L.vo n.114/98 e L.R. n.l/2000 - art.19;
3)
Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva dal 1°
maggio al 30 settembre (art.12, comma 1, D.Lgs.114/98 e art.19
-c.2 - L.R. n.l/2000) con facoltà di protrarre l'orario
fino alle ore 24,00 con la sola osservanza di non superare le
13 ore giornaliere di apertura;
4)
Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva per l'intero
anno per le seguenti tipologie di attività ( art.13, comma
1, D.Lgs 114/98)
· Rivendite di generi di monopolio;
· Esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi
turistici e alberghieri;
· Esercizi di vendita al dettaglio nelle stazioni ferroviarie;
· Rivendite di giornali;
· Rosticcerie e pasticcerie;
· Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato
locale, qualora le attività di vendita di cui innanzi siano
svolte in maniera esclusiva e prevalente;
5)
Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutte
le categorie nei seguenti giorni (art.11, comma 5- D.Lgs n.114/98):
· Mese di Febbraio: Domenica 3;
· Mese di Marzo: Domenica 24;
· Mese di Aprile: Lunedì 1, Giovedì 25 e
Domenica 28;
· Mese di Ottobre: Domenica 6;
· Mese di Novembre: Venerdì 1, Domenica 3;
6)
Esonero dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese
di Dicembre ( art.11, comma 5, D.Lgs n.114/98);
7) E' facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata
per il periodo 1° ottobre- 30 aprile;
8) E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo ben visibile
dall'esterno dell'esercizio apposito cartello indicante l'orario
di vendita effettuato (art.11, comma 3, D.Lgs n.114/98);
9) I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge ed in caso
di recidiva sanzionati con la revoca dell'autorizzazione e la
chiusura dell'esercizio.
10)
Gli esercizi pubblici continueranno ad osservare gli orari già
in vigore: apertura dalle ore 5,00 alle ore 7,00; chiusura dalle
ore 22,00 alle ore 2,00 con facoltà di chiusura settimanale
a norma di quanto stabilito dalla L.287/91 - art.8 e circ. n.380237
del Minindustria.
11)
Di revocare le disposizioni in contrasto con la presente determinazione.
Dalla
sede municipale, lì 13.03.2002
IL
SINDACO.
Dr. Antonio Morinelli
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