UFFICIO COMMERCIO - COMUNE DI CASAL VELINO
ORARI ESERCIZI COMUNALI

IL SINDACO

VISTO che occorre procedere alla determinazione degli orari degli esercizi commerciali per il periodo fino al 31.12.2002 per quanto attiene le competenze demandate ai Comuni dal D.Lvo 31.03.1998, n. 114;

CONSIDERATA la necessità di assicurare un giusto bilanciamento tra le esigenze dei consumatori e quelle degli esercenti commerciali al fine di consentire il maggiore utilizzo delle risorse economiche e di dare alla cittadinanza l'offerta dei migliori servizi;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114;

CONSIDERATO che all'art. 11, commi 1° e 2°, il citato decreto stabilisce due principi fondamentali, il primo ispirato ad un criterio di ampia liberalizzazione, il secondo ad un criterio di flessibilità dell'orario di vendita nel settore del commercio al dettaglio a far tempo dal 25 aprile 1999, data di entrata in vigore della nuova normativa;

VISTO l'art.26, comma 6, del citato D.L.vo n.114/98 il quale abroga la legge 28 luglio 1971, n.558;

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 2000 n.1- recante " Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale" la quale all'art. 19, comma 1, stabilisce che, ai sensi dell'art. 12- comma 3 - del D.l.vo 114/98, tutti i Comuni costieri della Regione Campania hanno rilevanza turistica ed al comma 2 fissa il periodo di massimo afflusso turistico dal 1 maggio al 30 settembre;

ACCERTATA la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del D.L.vo n.267/2000- art.50;

VISTA le deliberazione adottata dal C.C. nella seduta dell'8.02.2002, n.4, esecutiva ai sensi di legge;

SENTITE le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

FATTI salvi i diritti acquisiti dai lavoratori dipedneti, così come previsti dal vigente CCNL del settore;

DETERMINA

Di fissare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali esistenti nel territorio comunale, per il corrente anno 2002, come di seguito indicato:

1) Apertura al pubblico degli esercizi commerciali tutti i giorni della settimana dalle ore 7,00 alle ore 22,00. E' data facoltà all'esercente commerciale, nei limiti della fascia oraria stabilita dal presente provvedimento provvedimento (non oltre le 13 ore giornaliere), di scegliere l'orario più consono allo svolgimento dell'attività considerando anche l'opportunità di non effettuare l'intervallo pomeridiano (art.11, comma 2, D.Lgs n.114/98).

2) Chiusura totale nelle domeniche e negli altri giorni festivi (art.ll, comma 4, D.Lgs n.114/98) salvo le eccezioni previste dagli artt.12 e 13 del D.L.vo n.114/98 e L.R. n.l/2000 - art.19;

3) Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva dal 1° maggio al 30 settembre (art.12, comma 1, D.Lgs.114/98 e art.19 -c.2 - L.R. n.l/2000) con facoltà di protrarre l'orario fino alle ore 24,00 con la sola osservanza di non superare le 13 ore giornaliere di apertura;

4) Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva per l'intero anno per le seguenti tipologie di attività ( art.13, comma 1, D.Lgs 114/98)
· Rivendite di generi di monopolio;
· Esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi e complessi turistici e alberghieri;
· Esercizi di vendita al dettaglio nelle stazioni ferroviarie;
· Rivendite di giornali;
· Rosticcerie e pasticcerie;
· Esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, qualora le attività di vendita di cui innanzi siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;

5) Esonero dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva per tutte le categorie nei seguenti giorni (art.11, comma 5- D.Lgs n.114/98):
· Mese di Febbraio: Domenica 3;
· Mese di Marzo: Domenica 24;
· Mese di Aprile: Lunedì 1, Giovedì 25 e Domenica 28;
· Mese di Ottobre: Domenica 6;
· Mese di Novembre: Venerdì 1, Domenica 3;

6) Esonero dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva nel mese di Dicembre ( art.11, comma 5, D.Lgs n.114/98);
7) E' facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata per il periodo 1° ottobre- 30 aprile;
8) E' fatto obbligo all'esercente di esporre in modo ben visibile dall'esterno dell'esercizio apposito cartello indicante l'orario di vendita effettuato (art.11, comma 3, D.Lgs n.114/98);
9) I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge ed in caso di recidiva sanzionati con la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'esercizio.

10) Gli esercizi pubblici continueranno ad osservare gli orari già in vigore: apertura dalle ore 5,00 alle ore 7,00; chiusura dalle ore 22,00 alle ore 2,00 con facoltà di chiusura settimanale a norma di quanto stabilito dalla L.287/91 - art.8 e circ. n.380237 del Minindustria.

11) Di revocare le disposizioni in contrasto con la presente determinazione.

Dalla sede municipale, lì 13.03.2002

IL SINDACO.
Dr. Antonio Morinelli

COMPETENZE