1) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI  OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 2) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI  IMMOBILI
 3) REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE  CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SULL’AMBIENTE
 4) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI,  RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI  COMUNALI, NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI  AUTOTUTELA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
  2. Per le occupazioni di cui al comma precedente l’utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato " canone".
  3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di occupazione.

ARTICOLO 2

Beni appartenenti al demanio comunale

  1. Appartengono al demanio comunale:
  1. le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati nel successivo allegato " a" al presente regolamento;
  2. i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati, quali, ad esempio :
  1. Mercato settimanale del Martedì in Casal Velino Capoluogo;
  2. Mercato settimanale del Mercoledì nella frazione Acquavella;
  3. Mercato settimanale del Venerdì nella Frazione Marina

ARTICOLO 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

  1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all’esercizio di un servizio pubblico quali ad esempio:
  1. Area Portuale
  2. Aree destinate ad attività sportive
  3.  

ARTICOLO 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

  1. Sono , parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l’erogazione dei servizi pubblici, ancorchè gestisti in regime di concessione amministrativa.
  2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all’esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

ARTICOLO 5

Occupazioni su aree private assoggettate A servitù di pubblico passaggio

I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l’occupazione non era persistente alla data di costituzione della servitù.

ARTICOLO 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

Non sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

ARTICOLO 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO II
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione.

ARTICOLO 9

Occupazioni abusive . Sanzioni

  1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dagli organi della Polizia Municipale o da un pubblico ufficiale competente, sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
  2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l’occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s’avvale della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24/1/1981, n. 689, all’irrogazione della sanzione lo stesso organo della polizia Municipale che ha contestato l’abuso.
  3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
  4. L’irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l’irrogazione di quelle stabilite dall’articolo 20, commi 4 e5, del Nuovo codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

TITOLO III
LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

ARTICOLO 10

Domanda per il rilascio della concessione

  1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 5 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l’occupazione.
  2. La domanda deve contenere .
  1. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  2. il motivo dell’occupazione o l’attività che attraverso di essa si intende svolgere;
  3. la durata, le dimensioni e l’esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
  4. la descrizione dell’opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
  5. la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante .
  1. L’originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e del Comando della polizia Municipale.

  2. La domanda dev’essere inoltrata anche se l’occupazione è esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 11

Rilascio della concessione

  1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  1. il Comando della Polizia municipale ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
  2. l’interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all’allegato " A" al presente regolamento, ed ha versato: le spese d’istruttoria della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio;

ARTICOLO 12

Uso della concessione

  1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione di occupazione del suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
  2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l’attività autorizzata.

ARTICOLO 13

Rinnovo della concessione

Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione d’occupazione, l’interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 14

 Revoca della concessione

  1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
  2. La concessione dev’essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
  3. La revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell’area occupata e l’ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
  4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

ARTICOLO 15

Danni procurati dal concessionario

  1. Il concessionario ha l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall’esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi regione.
  2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione di cui all’articolo 11 del presente regolamento.

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE

 ARTICOLO 16

Occupazioni permanenti e temporanee

  1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
  2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all’anno, comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti.
  3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all’anno.

ARTICOLO 17

Classificazione delle strade

  1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, le strade comunali sono classificate in …… categorie, secondo l’elenco allegato sotto la lette "B".
  2. Le occupazioni all’interno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade di prima categoria.

ARTICOLO 18

Tariffe per l’occupazione Di spazi ed aree pubbliche

  1. Le occupazioni di cui capo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell’allegato "C" al presente regolamento.
  2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione, a norma dell’art. 54 del D. Lvo 15.12.1997, n. 446.
  3. L’omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l’applicazione delle tariffe già in vigore.
  4. Il canone si determina applicando la tariffa all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all’unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato lineare.

ARTICOLO 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

Per le occupazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

ARTICOLO 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

  1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all’unità di misura dell’occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
  2. Se l’occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato alle ore effettive d’occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.

ARTICOLO 21

Determinazione della superficie Soggetta al canone

  1. Le superficie eccedenti i ….. metri quadrati, sia per le occupazioni temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del …. Per cento.
  2. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000mq.

ARTICOLO 22

Passi carrabili

  1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente la listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
  2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:

 

  1. per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare " convenzionale";
  2. per i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso.
  3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell’accesso espressa in metri lineari.

ARTICOLO 23

Autovetture adibite al trasporto pubblico

Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle provincie, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 24

Occupazione con impianti a rete

Salvo quanto stabilito dall’art.28 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell’esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell’occupazione, ridotta del 50 per cento.

ARTICOLO 25

Trasferimento degli impianti a rete

Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 26

Distributori di carburanti

  1. Ferma restando l’applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo di manto stradale – di cui all’art. 23 del presente regolamento – per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all’intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
  2. Se il distributore è posto su un area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
  3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

ARTICOLO 27

Pagamento del canone

  1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 gennaio.
  2. Se il canone annuale supera l'importo di Lire un milioni, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
  3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
  4. Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall’apposito regolamento.
  5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un’indennità di mora dell’uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.

TITOLO V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 28

Canone delle occupazioni Con impianti a rete nel periodo transitorio

  1. In deroga a quanto stabilito dall’art. 25 deò presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 100 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue lire 1.000.000.
  2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell’esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell’esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
  3. E’ facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
  4. La medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l’esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
  5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente, e vanno pagati come segue:

 

  1. l’acconto del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
  2. entro il 31 gennaio 2000 va pagato l’acconto del canone per il 2000 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 1999:
  3. entro il 31 gennaio 2001 va pagato l’acconto del canone per il 2001 sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2000;
  4. entro il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base delle utenze iniziate nel corso del 2001.

ARTICOLO 29

Concessioni in corso

Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all’1.1.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita dal precedente art. 13.

ARTICOLO 30

Esenzioni e riduzioni

Per le eventuali esenzioni e riduzioni si rinvia al regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.

ARTICOLO 31

Organi competenti

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del Servizio Finanziario, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

TITOLO I
IMMOBILI SOGGETTI ALL’IMPOSTA

ART. 1

Presupposto dell’imposta

Presupposto dell’imposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli – così come definiti nei successivi articoli di questo titolo – siti nel territorio del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

ART.2

Definizione di fabbricato

  1. Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
  2. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

ARTICOLO 3

Definizione di area fabbricabile

  1. Per area fabbricabile si intende l’area che risulti utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un’area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente comma.
  2. Sono altresì considerate edificabili :
  1. le aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette ad interventi di recupero edilizio a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
  1. Non sono considerate edificabili:
  1. le aree occupate dai fabbricati come definiti dall’art.2 del presente regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
  2. le aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
  3. i terreni sui quali persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali, nonché alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dall’art. 1 della legge 9 gennaio 963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell’assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L’iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l’intero periodo d’imposta. La cancellazione ha effetto dal 1° gennaio successivo.

ARTICOLO 4

Definizione di terreno agricolo

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all’allevamento di animali, nonché alla trasformazione o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura.

TITOLO II
SOGGETTI DELL’IMPOSTA

ARTICOLO 5

Soggetti passivi

  1. Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di immobili di cui all’art. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.
  2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
  3. L’imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ARTICOLO 6

Soggetto attivo

L’imposta è accertata, liquidata e riscossa dal Comune.

TITOLO III
BASE IMPONIBILE

ARTICOLO 7

Base imponibile

La base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui all’art. , come determinato a norma di questo titolo

ARTICOLO 8

Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto

  1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al ° gennaio dell’anno di imposizione ed aumentati del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
  • per 34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 ( negozi e botteghe);
  • 50 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 ( uffici e studi privati) ed in categoria catastale D ( immobili a destinazione speciale);
  • 100 volte , per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali A ( immobili a destinazione ordinaria) e C ( immobili a destinazione commerciale e varia ) diversi dai precedenti.

ARTICOLO 9

Base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell’art. 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni , la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando la rendita catastale, determinata mediante l’applicazione della tariffa d’estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore di 100 volte

ARTICOLO 10

Base imponibile dei fabbricati classificabili  Nel gruppo catastale D

  1. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati , fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di acquisizione, dell’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti con decreto del ministero delle Finanze.
  2. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del >Ministro delle Finanze del 9 aprile 994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
  3. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTCOLO 11

Base imponibile degli altri fabbricati Non iscritti in catasto

  1. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nell’articolo precedente, non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull’ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 9 aprile 1994, n. 701;
  2. La mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati similari già iscritti.

ARTICOLO 12

Base imponibile delle aree fabbricabili

per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

ARTICOLO 13

Base imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso, di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio

In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente , fino alla data in cui fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

TITOLO IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL’IMPOSTA – RIDUZIONI E DETRAZIONI

ARTICOLO 14

Determinazione delle aliquote

  1. L’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo.
  2. Se la delibera non è adottata , si applica l’aliquota del 4 per mille

ARTICOLO 15

Diversificazione tariffaria

  1. Fermo quanto stabilito dall’art. 23, comma 3, del presente regolamento, l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
  2. La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale;
  3. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato.
  4. L’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di i mmobili.
  5. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ARTICOLO 16

Determinazione dell’imposta

L’imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel Comune nel periodo di imposta.

ARTICOLO 17

Riduzione per i fabbricati inagibili

  1. L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
  2. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
  3. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ARTICOLO 18

Terreni agricoli

I terreni agricoli sono esclusi dall'imposta in quanto il Comune è compreso in zona svantaggiata.

ARTICOLO 19

Nozione abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente , che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alla risultanze anagrafiche.

ARTICOLO 20

Unità immobiliari Equiparate all’abitazione principale

  1. Sono equiparate alle abitazioni principali:

 

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  2. gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
  3. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
  4. le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
  5. le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorchè possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categorie catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 ( stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 ( tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.

 

  1. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito :

 

  1. ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado ( genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

ARTTICOLO 21

Detrazione per l’abitazione principale

  1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  2. Con la deliberazione di cui all’articolo 7 del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a 500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
  3. L’importo della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000, e fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia, l’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella ordinaria.
  4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.

TITOLO V
NORME FINALI

ARTICOLO 22

Comunicazione delle variazioni concernenti  La soggettività passiva

  1. Entro la fine del mese di agosto di ciascun anno i contribuenti devono comunicare al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato il diritto ad un’esenzione ovvero quelle che hanno fatte cessare. L’unità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e si tratta di unità immobiliare urbana, attrraverso l’indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l’interno.
  2. E’ in facoltà della giunta approvare, su proposta del funzionario responsabile all’applicazione del tributo, il modello per la comunicazione di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni redatte senza l’impiego del modello, sempre che contengano tutti i dati necessari.
  3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno , ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta. In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita l’interessato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni. Se l’interessato non la regolarizza nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti gli effetti.
  4. Il funzionario responsabile dell’applicazione del tributo ricorda alla cittadinanza l’esecuzione dell’adempimento previsto da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici giorni prima e con le altre forme di informazione.

ARTICOLO 23

Immobili appartenenti a più soggetti passivi

  1. Nel caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri.
  2. Per gli immobili indicati nell’art. 17, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall’amministrazione del condominio.

 ARTICOLO 24

Rimborso dell’imposta Per sopravvenuta inedificabilità

Per le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente all’imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto fra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

ARTICOLO 25

Norma di rinvio

Per quanto concerne l’accertamento, la riscossione anche coattiva, le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici regolamenti.

ARTICOLO 26

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO E SULL’AMBIENTE

TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull’arredo urbano e sull’ambiente, nell’ambito del territorio comunale.
  2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
  3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l’autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

TITOLO II
L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2
Domanda per il rilascio dell’autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al comune.

2. La domanda deve contenere:

  1. le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
  2. la durata della pubblicità, le dimensioni, l’esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
  3. la sottoscrizione del richiedente e del suo legale rappresentante.

3. L’originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carte semplice, da utilizzare per i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e del Comando della Polizia municipale.

4. La domanda deve essere inoltrata anche se l’installazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 3
Allegati alla domanda

  1. La domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l’installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
  2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicati:
  1. il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
  2. i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell’eventuale struttura di sostegno;
  3. le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell’art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/1992, n. 495.

Articolo 4

Rilascio dell’autorizzazione

 

  1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
  1. il Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dell’Ufficio Comunale hanno espresso parere favorevole;
  2. l’interessato ha sottoscritto il disciplinare conforme all’allegato "A" al presente regolamento, ed ha versato le spese d’istruttoria della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo bollo di rilascio, il canone nella lisura stabilita nel disciplinare stesso; una cauzione in danaro o in titoli di stato ed equiparati ad almeno una annualità di canone;
  3. l’interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

 

  1. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alla norme vigenti.
  2. Nel caso in cui sia autorizzata l’installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell’autorizzazione vale anche come concessione.

Articolo 5
Uso dell’autorizzazione

  1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, l’autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
  2. L’autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
  3. Allo scadere dell’autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 6
Rinnovo dell’autorizzazione

  1. Almeno ……. Giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l’interessato piò richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Articolo 7
Revoca dell’autorizzazione

  1. L’autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
  2. L’autorizzazione deve essere revocata quando l’interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro ….. giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
  3. La revoca dell’autorizzazione per motivi d’interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
  4. La revoca dell’autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA’ ESTERNA CHE INCIDONO SULL’ARREDO URBANO O SULL’AMBIENTE

Articolo 8
Tipologia

  1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull’arredo urbano o sull’ambiente sono:
  1. le insegne di esercizio;
  2. le preinsegne;
  3. le sorgenti luminose;
  4. i cartelli;
  5. gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
  6. i segni orizzontali reclamistici;
  7. gli impianti pubblicitari di servizizio;
  8. gli impianti di pubblicità o propaganda;
  9. le sorgenti acustiche.

Articolo 9
Insegna di esercizio

  1. Per "insegna di esercizio" s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10
Preinsegna

1. Per "preinsegna" s’intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura si sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento delle sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 11
Sorgente luminosa

  1. Per "sorgente luminosa" s’intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Articolo 12
Cartello

  1. Per "cartello" s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o progandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Piò essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 13
Striscione, locandina e stendardo

1. Per "striscione", "locandina" e "stendardo" s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, piò essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 14
Segno orizzontale reclamistico

  1. Per " segno orizzontale reclamistico" s’intende la riprosuzione sulla superficie stradale, con pullicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagantistici.

Articolo 15
Impianto pubblicitario di servizio

  1. Per "impianto pubblicitario di servizio" s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 16
Impianto di pubblicità e propaganda

  1. Per "impianto di pubblicità o propaganda" s’intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 17
Sorgente acustica

  1. Per "sorgente acustica" s’intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO IV
MODALITA’ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 18
Dimensioni

  1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E’ ammesso l’abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un’unica autorizzazione.

Articolo 19
Caratteristiche

  1. I cartelli, le insegne d’esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
  2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
  3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l’osservanza delle stesse e l’adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell’autorizzazione di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
  4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d’obbligo, limitandone la percettibilità.
  5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 20
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

  1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne; gli striscioni, le locandine e gli stendardi; gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l’installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
  2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300m, fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente l’autorizzazione.
  3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V
DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 21
Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o d’interesse storico ed artistico

  1. Lungo le strade, nell’ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

Articolo 22
Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori

  1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore ….. alle ore …., ed è sempre vietata nei seguenti giorni ….. (esempio, 2 novembre).
  2. E’ vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di ….. metri da (ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e private d’ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili).
  3. La pubblicità sonora non può eccedere ( indicare i limiti massimi di rumorosità consentiti).