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REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
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TITOLO
I
AMBITO DI APPLICAZIONE
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ARTICOLO
1
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Oggetto
del Regolamento
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- Il
presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura,
sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o
al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
- Per
le occupazioni di cui al comma precedente lutente è tenuto a
pagare al Comune un corrispettivo denominato " canone".
- Salvi
i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da
altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche
senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone di
occupazione.
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ARTICOLO
2
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|
Beni
appartenenti al demanio comunale
|
- Appartengono
al demanio comunale:
- le
strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata
alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, come individuati
nel successivo allegato " a" al presente regolamento;
- i mercati
comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati, quali, ad esempio
:
- Mercato
settimanale del Martedì in Casal Velino Capoluogo;
- Mercato
settimanale del Mercoledì nella frazione Acquavella;
- Mercato
settimanale del Venerdì nella Frazione Marina
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ARTICOLO
3
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|
Beni
appartenenti al patrimonio indisponibile comunale
|
- Appartengono
al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede
dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati allesercizio
di un servizio pubblico quali ad esempio:
- Area
Portuale
- Aree
destinate ad attività sportive
-
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ARTICOLO
4
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|
Occupazione
del soprassuolo e del sottosuolo
|
- Sono
, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi
soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti,
con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili
infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il
suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed
altri impianti a rete per lerogazione dei servizi pubblici,
ancorchè gestisti in regime di concessione amministrativa.
- Le
occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e
adibite allesposizione di merci si considerano fatte sul suolo
pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.
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ARTICOLO
5
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|
Occupazioni
su aree private assoggettate A servitù di pubblico passaggio
|
|
I
tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei
termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati
ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune,
salvo che loccupazione non era persistente alla data di costituzione
della servitù.
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ARTICOLO
6
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Occupazioni
di strade statali, regionali e provinciali
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|
Non
sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su strade
statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato
del Comune o delle sue frazioni.
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ARTICOLO
7
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|
Occupazioni
escluse dal presente regolamento
|
|
Sono
escluse dallapplicazione del presente regolamento le occupazioni
di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune,
nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal
Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del presidente
della repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
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TITOLO
II
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGMENTO DEL CANONE
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ARTICOLO
8
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|
Soggetti
obbligati al pagamento del canone
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Il
canone è dovuto al Comune dal titolare dellatto di concessione
o di autorizzazione.
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ARTICOLO
9
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|
Occupazioni
abusive . Sanzioni
|
- Le
occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto
dagli organi della Polizia Municipale o da un pubblico ufficiale competente,
sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
- In
caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma
del comma precedente, loccupante è soggetto anche alla sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al canone né superiore
al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non savvale
della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi
dellart. 16 della legge 24/1/1981, n. 689, allirrogazione
della sanzione lo stesso organo della polizia Municipale che ha contestato
labuso.
- In
caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti,
ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente,
fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del
canone, e salvo il diritto di regresso.
- Lirrogazione
della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica lirrogazione
di quelle stabilite dallarticolo 20, commi 4 e5, del Nuovo codice
della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
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|
TITOLO
III
LA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE
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ARTICOLO
10
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Domanda
per il rilascio della concessione
|
- Chiunque
intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed
aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 5 giorni
liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare
loccupazione.
- La
domanda deve contenere .
- le
generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante,
ed i rispettivi codici fiscali;
- il
motivo delloccupazione o lattività che attraverso di essa
si intende svolgere;
- la
durata, le dimensioni e lesatta ubicazione degli spazi ed aree
che si intendono occupare;
- la
descrizione dellopera che si intende eventualmente realizzare,
con i relativi elaborati tecnici;
- la
sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante .
-
Loriginale
della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo
e deve essere corredato di due copie in carta semplice, da utilizzare
per i pareri dellUfficio tecnico comunale e del Comando della
polizia Municipale.
- La
domanda devessere inoltrata anche se loccupazione è esente
dal pagamento del canone.
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ARTICOLO
11
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Rilascio
della concessione
|
- Le
concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti
condizioni:
- il
Comando della Polizia municipale ed il Responsabile dellUfficio
Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
- linteressato
ha sottoscritto il disciplinare conforme allallegato "
A" al presente regolamento, ed ha versato: le spese distruttoria
della domanda; le spese di redazione del disciplinare ed il relativo
bollo di rilascio;
|
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ARTICOLO
12
|
|
Uso
della concessione
|
- Salvi
i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della
Regione, la concessione di occupazione del suolo pubblico è personale
e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa
di morte.
- La
concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie
e lattività autorizzata.
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ARTICOLO
13
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Rinnovo
della concessione
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Almeno
30 giorni liberi prima della scadenza di una concessione doccupazione,
linteressato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto
applicabili, le norme stabilite dagli articoli 10 e 11 del presente
regolamento.
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ARTICOLO
14
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|
Revoca
della concessione
|
- La
concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
- La
concessione devessere revocata quando linteressato ha
violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare
oppure essendo in ritardo con il pagamento del canone
non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni
dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
- La
revoca della concessione per motivi di interesse pubblico dà diritto
alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente
al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune
dello spazio o dellarea occupata e lultimo giorno del
periodo al quale il pagamento si riferiva.
- La
revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto
del comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo
di penale.
|
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ARTICOLO
15
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|
Danni
procurati dal concessionario
|
- Il
concessionario ha lobbligo di riparare tutti i danni derivanti
dallesecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi
regione.
- Se
il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della
sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei
luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del comune, che
dovrà rivalersi verso il concessionario anche trattenendo la cauzione
di cui allarticolo 11 del presente regolamento.
|
|
TITOLO
IV
DETERMINAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE
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ARTICOLO
16
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|
Occupazioni
permanenti e temporanee
|
- Le
occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
- Sono
permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non
inferiore allanno, comportino o meno lesistenza di manufatti
o impianti.
- Sono
temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore allanno.
|
|
ARTICOLO
17
|
|
Classificazione
delle strade
|
- Ai
fini dellapplicazione del presente regolamento, le strade comunali
sono classificate in
categorie, secondo lelenco
allegato sotto la lette "B".
- Le
occupazioni allinterno di edifici pubblici appartenenti al patrimonio
indisponibile sono sempre soggette alla tariffa stabilita per le strade
di prima categoria.
|
|
ARTICOLO
18
|
|
Tariffe
per loccupazione Di spazi ed aree pubbliche
|
- Le
occupazioni di cui capo primo del presente regolamento sono soggette
al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nellallegato
"C" al presente regolamento.
- Le
tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare
contestualmente allapprovazione del bilancio di previsione,
a norma dellart. 54 del D. Lvo 15.12.1997, n. 446.
- Lomesso
o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta lapplicazione
delle tariffe già in vigore.
- Il
canone si determina applicando la tariffa alleffettiva occupazione
espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori
al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate allunità
superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un
metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato
lineare.
|
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ARTICOLO
19
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|
Tariffa
per le occupazioni permanenti
|
|
Per
le occupazioni permanenti la tariffa esprime il corrispettivo annuale
commisurato allunità di misura delloccupazione, espressa
in metri quadrati o lineari.
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ARTICOLO
20
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|
Tariffe
per le occupazioni temporanee
|
- Per
le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero
commisurato allunità di misura delloccupazione, espressa
in metri quadrati o lineari.
- Se
loccupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è
commisurato alle ore effettive doccupazione, e la tariffa oraria
è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro.
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ARTICOLO
21
|
|
Determinazione
della superficie Soggetta al canone
|
- Le
superficie eccedenti i
.. metri quadrati, sia per le occupazioni
temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta
del
. Per cento.
- Per
le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi
e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superficie sono calcolate
in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la
parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte
eccedente i 1000mq.
|
|
ARTICOLO
22
|
|
Passi
carrabili
|
- Sono
considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente
la listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati
nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa
a facilitare laccesso dei veicoli alla proprietà privata.
- La
superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
- per
i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad
abitazioni, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati,
la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza
del passo, misurata sulla fronte delledificio o del terreno
al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "
convenzionale";
- per
i passi carrabili diversi da quelli di cui alla lettera a), la superficie
soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo,
misurata sulla fronte della strada, per la profondità massima tra
la fronte della strada e quella delledificio o del terreno al
quale si dà accesso.
- Per
i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto
stradale e, in ogni caso, quando manchi unopera visibile che
renda concreta loccupazione e certa la superficie sottratta
alluso pubblico, il canone è dovuto solo per le occupazioni
di cui alla lettera b) del comma precedente, ed è commisurato alla
larghezza massima dellaccesso espressa in metri lineari.
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ARTICOLO
23
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|
Autovetture
adibite al trasporto pubblico
|
|
Per
le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate dai comuni e dalle provincie, la tassa va
commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
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ARTICOLO
24
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|
Occupazione
con impianti a rete
|
| Salvo
quanto stabilito dallart.28 del presente regolamento, le occupazioni
permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro
manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate
nellesercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa
applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento
per ubicazione, tipologia ed importanza delloccupazione, ridotta
del 50 per cento. |
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ARTICOLO
25
|
|
Trasferimento
degli impianti a rete
|
|
Le
condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente
art. 25 possono essere trasferiti, su disposizione del comune, in cunicoli
in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie
appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei
concessionari.
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|
ARTICOLO
26
|
|
Distributori
di carburanti
|
- Ferma
restando lapplicazione del canone per le occupazioni con passi
carrabili e con accessi a filo di manto stradale di cui allart.
23 del presente regolamento per limpianto e lesercizio
di distributori di carburanti il canone è commisurato allintera
superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle
occupazioni del sottosuolo.
- Se
il distributore è posto su un area non pubblica, e tuttavia è occupata
parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie
del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto
per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto
stradale.
- Per
i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie,
il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria
più elevata.
|
|
ARTICOLO
27
|
|
Pagamento
del canone
|
- Per
le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio
della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il
rilascio della concessione ed il 31 dicembre successivo. Le successive
annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente
entro il 31 gennaio.
- Se
il canone annuale supera l'importo di Lire un milioni, il pagamento
di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato
in quattro trimestralità anticipate.
- Per
le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del
rilascio della concessione.
- Per
le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione
di entrate comunali stabilite dallapposito regolamento.
- In
caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario
è tenuto a corrispondere al comune unindennità di mora delluno
per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.
|
|
TITOLO
V
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI
|
|
ARTICOLO
28
|
|
Canone
delle occupazioni Con impianti a rete nel periodo transitorio
|
- In
deroga a quanto stabilito dallart. 25 deò presente regolamento,
in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 dicembre
2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di lire 100
per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue
lire 1.000.000.
- Il
numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dellesercizio,
ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate
nellesercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
- E
facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti
giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare
controlli nel territorio comunale.
- La
medesima misura minima di annue lire 1.000.000 è dovuta complessivamente
per le occupazioni permanenti effettuate per lesercizio di attività
strumentali ai pubblici servizi.
- I canoni
di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base allindice
ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dellanno
precedente, e vanno pagati come segue:
- lacconto
del canone per il 1999 va pagato entro il 31 gennaio 1999 sulla base
delle utenze in corso al 1° gennaio 1999;
- entro
il 31 gennaio 2000 va pagato lacconto del canone per il 2000
sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2000, e va effettuato
il conguaglio del 1999 sulla base delle utenze iniziate nel corso
del 1999:
- entro
il 31 gennaio 2001 va pagato lacconto del canone per il 2001
sulla base delle utenze in corso al 1° gennaio 2001, e va effettuato
il conguaglio del 2000 sulla base delle utenze iniziate nel corso
del 2000;
- entro
il 31 gennaio 2002 va effettuato il conguaglio del 2001 sulla base
delle utenze iniziate nel corso del 2001.
|
|
ARTICOLO
29
|
|
Concessioni
in corso
|
|
Le
concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all1.1.1999
restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del
titolare, con la procedura stabilita dal precedente art. 13.
|
|
ARTICOLO
30
|
|
Esenzioni
e riduzioni
|
|
Per
le eventuali esenzioni e riduzioni si rinvia al regolamento comunale
sulle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie.
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|
ARTICOLO
31
|
|
Organi
competenti
|
| La
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui
al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del Servizio
Finanziario, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale.
Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione
e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative
pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi. |
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|
|
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|
|
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
|
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TITOLO
I
IMMOBILI SOGGETTI ALLIMPOSTA
|
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ART.
1
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|
Presupposto
dellimposta
|
|
Presupposto
dellimposta comunale sugli immobili è il possesso di fabbricati,
di aree fabbricabili e di terreni agricoli così come definiti
nei successivi articoli di questo titolo siti nel territorio
del comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
alla cui produzione o scambio è diretta lattività dellimpresa.
|
|
ART.2
|
|
Definizione
di fabbricato
|
- Per
fabbricato si intende lunità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
- Il
fabbricato di nuova costruzione è soggetto allimposta a partire
dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è comunque utilizzato.
|
|
ARTICOLO
3
|
|
Definizione
di area fabbricabile
|
- Per
area fabbricabile si intende larea che risulti utilizzabile
a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o
attuativi vigenti nel Comune durante il periodo di imposta. Il comune,
su richiesta del contribuente, attesta se unarea sita nel proprio
territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente
comma.
- Sono
altresì considerate edificabili :
- le
aree sulle quali sono in corso costruzioni di fabbricati, quelle che
risultano dalla demolizione di fabbricati e quelle, infine, soggette
ad interventi di recupero edilizio a norma dellart. 31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- Non
sono considerate edificabili:
- le
aree occupate dai fabbricati come definiti dallart.2 del presente
regolamento, e quelle che ne costituiscono pertinenze;
- le
aree espressamente assoggettate a vincolo di inedificabilità;
- i terreni
sui quali persiste lutilizzazione agro silvo pastorale
mediante lesercizio di attività dirette alla coltivazione del
fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed allallevamento
di animali, nonché alla trasformazione o allalienazione dei
prodotti agricoli quando rientrano nellesercizio normale dellagricoltura,
a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti
lattività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli
a titolo principale, iscritte negli elenchi comunali previsti dallart.
1 della legge 9 gennaio 963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo
dellassicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. Liscrizione
nei predetti elenchi ha effetto per lintero periodo dimposta.
La cancellazione ha effetto dal 1° gennaio successivo.
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|
ARTICOLO
4
|
|
Definizione
di terreno agricolo
|
|
Per
terreno agricolo si intende il terreno adibito allesercizio delle
attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla
funghicoltura, allallevamento di animali, nonché alla trasformazione
o alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nellesercizio
normale dellagricoltura.
|
|
TITOLO
II
SOGGETTI DELLIMPOSTA
|
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ARTICOLO
5
|
|
Soggetti
passivi
|
- Soggetti
passivi dellimposta sono il proprietario di immobili di cui
allart. 1, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso
o abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti
nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa
o non vi esercitano lattività.
- Per
gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è
il locatario. In caso di fabbricati classificabili nel gruppo catastale
D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo
a decorrere dal primo gennaio dellanno successivo a quello nel
corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
- Limposta
non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero
titolare dei diritti indicati nel comma 1 del presente articolo, quando
la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
|
|
ARTICOLO
6
|
|
Soggetto
attivo
|
| Limposta
è accertata, liquidata e riscossa dal Comune. |
|
TITOLO
III
BASE IMPONIBILE
|
|
ARTICOLO
7
|
|
Base
imponibile
|
|
La
base imponibile dellimposta è il valore degli immobili di cui
allart. , come determinato a norma di questo titolo
|
|
ARTICOLO
8
|
|
Base
imponibile dei fabbricati iscritti in catasto
|
- Per
i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello
che risulta applicando allammontare delle rendite risultanti
in catasto vigenti al ° gennaio dellanno di imposizione ed aumentati
del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- per
34 volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale C/1 ( negozi
e botteghe);
- 50
volte, per i fabbricati iscritti in categoria catastale A/10 ( uffici
e studi privati) ed in categoria catastale D ( immobili a destinazione
speciale);
- 100
volte , per tutti gli altri fabbricati iscritti nelle categorie catastali
A ( immobili a destinazione ordinaria) e C ( immobili a destinazione
commerciale e varia ) diversi dai precedenti.
|
|
ARTICOLO
9
|
|
Base
imponibile degli immobili di interesse storico o artistico
|
|
Per
gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dellart.
3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni ,
la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando la
rendita catastale, determinata mediante lapplicazione della tariffa
destimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, il moltiplicatore
di 100 volte
|
|
ARTICOLO
10
|
|
Base
imponibile dei fabbricati classificabili Nel gruppo catastale
D
|
- Per
i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in
catasto , interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati
, fino allanno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto
con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di
acquisizione, dellammontare, al lordo delle quote di ammortamento,
che risulta dalle scritture contabili, ed applicando, per ciascun
anno di formazione dello stesso, i coefficienti annualmente stabiliti
con decreto del ministero delle Finanze.
- In
caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire
la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del >Ministro
delle Finanze del 9 aprile 994, n. 701, con conseguente determinazione
del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere
dal primo gennaio dellanno successivo a quello nel corso del
quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali.
- In
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle
scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente
al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
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ARTCOLO
11
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Base
imponibile degli altri fabbricati Non iscritti in catasto
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- Per
i fabbricati, diversi da quelli indicati nellarticolo precedente,
non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono
intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento
di più unità immobiliari, che influiscono sullammontare della
rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita
proposta, se è stata esperita la procedura di cui al regolamento adottato
con decreto del Ministro delle Finanze del 9 aprile 1994, n. 701;
- La
mancanza della rendita proposta a norma del comma precedente, il valore
è determinato sulla base della rendita catastale attribuita ai fabbricati
similari già iscritti.
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ARTICOLO
12
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Base
imponibile delle aree fabbricabili
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per
le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune
commercio al 1° gennaio dellanno di imposizione, avendo riguardo
alla zona territoriale di ubicazione, allindice di edificabilità,
alla destinazione duso consentita, agli oneri per eventuali lavori
di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi
medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
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ARTICOLO
13
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Base
imponibile delle aree fabbricabili in caso di costruzione in corso,
di demolizione di fabbricato e di interventi di recupero edilizio
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In
caso di utilizzazione edificatoria dellarea, di demolizione di
fabbricato, di interventi di recupero a norma dellart. 31, comma
1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base
imponibile è costituita dal valore dellarea, la quale è considerata
fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nellarticolo 3,
senza computare il valore del fabbricato in corso dopera, fino
alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o
ristrutturazione ovvero, se antecedente , fino alla data in cui fabbricato
costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
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TITOLO
IV
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLIMPOSTA RIDUZIONI E
DETRAZIONI
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ARTICOLO
14
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Determinazione
delle aliquote
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- Laliquota
è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31
ottobre di ogni anno, con effetto per lanno successivo.
- Se
la delibera non è adottata , si applica laliquota del 4 per
mille
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ARTICOLO
15
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Diversificazione
tariffaria
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- Fermo
quanto stabilito dallart. 23, comma 3, del presente regolamento,
laliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al
4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta allabitazione principale,
o di alloggi non locati; laliquota può essere agevolata in rapporto
alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
- La
facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata anche limitatamente
alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico
sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale;
- Il
Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore
al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e
dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel
Comune, per lunità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un
soggetto che la utilizzi come abitazione principale, a condizione
che il gettito complessivo previsto sia almeno pari allultimo
gettito annuale realizzato.
- Laliquota
può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per
un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati
realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per
oggetto esclusivo o prevalente dellattività la costruzione e
lalienazione di i mmobili.
- La
deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
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ARTICOLO
16
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Determinazione
dellimposta
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Limposta
è determinata applicando alla base imponibile le aliquote vigenti nel
Comune nel periodo di imposta.
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ARTICOLO
17
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Riduzione
per i fabbricati inagibili
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- Limposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dellanno
durante il quale sussistono dette condizioni.
- Linagibilità
o inabitabilità è accertata dallUfficio tecnico comunale con
perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione
alla dichiarazione.
- In
alternativa il contribuente ha facoltà di provare linagibilità
o linabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
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ARTICOLO
18
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Terreni
agricoli
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I
terreni agricoli sono esclusi dall'imposta in quanto il Comune è compreso
in zona svantaggiata.
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ARTICOLO
19
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Nozione
abitazione principale
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Per
abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale,
e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alla risultanze
anagrafiche.
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ARTICOLO
20
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Unità
immobiliari Equiparate allabitazione principale
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- Sono
equiparate alle abitazioni principali:
- le
unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case
popolari;
- le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non
risultino locate;
- le
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione
che non risultino locate;
- le
pertinenze destinate in modo durevole a servizio dellabitazione
principale, ancorchè possedute a titolo di proprietà o di altro diritto
reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta
abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità
immobiliari iscritte in categorie catastale C/2 (depositi, cantine
e simili), C/6 ( stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (
tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in
edifici diversi da quello in cui è situata labitazione principale.
- Sono
altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari
concesse in uso gratuito :
- ai
parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado ( genitori
e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
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ARTTICOLO
21
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Detrazione
per labitazione principale
|
- Dallimposta
dovuta per lunità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
lire 200.000 rapportate al periodo dellanno durante il quale
si protrae tale destinazione; se lunità immobiliare è adibita
ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica.
- Con
la deliberazione di cui allarticolo 7 del presente regolamento,
la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a
500.000 lire, nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- Limporto
della detrazione può essere elevato anche oltre 500.000, e fino a
concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo. In tal caso, tuttavia,
laliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione del
contribuente non può essere deliberata in misura superiore a quella
ordinaria.
- La
facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2
e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie
di soggetti in situazione di particolare disagio economico
sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
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TITOLO
V
NORME FINALI
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ARTICOLO
22
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Comunicazione
delle variazioni concernenti La soggettività passiva
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- Entro
la fine del mese di agosto di ciascun anno i contribuenti devono comunicare
al Comune le variazioni nella titolarità dei diritti reali relativi
agli immobili soggetti al tributo, e le cause che hanno determinato
il diritto ad unesenzione ovvero quelle che hanno fatte cessare.
Lunità immobiliare deve essere identificata attraverso i suoi
dati catastali ovvero, in mancanza di detti dati e si tratta di unità
immobiliare urbana, attrraverso lindirizzo, il numero civico,
il piano, la scala e linterno.
- E
in facoltà della giunta approvare, su proposta del funzionario responsabile
allapplicazione del tributo, il modello per la comunicazione
di cui al comma precedente, ma sono valide anche le comunicazioni
redatte senza limpiego del modello, sempre che contengano tutti
i dati necessari.
- Le
comunicazioni devono essere sottoscritte dal soggetto passivo e possono
essere spedite per lettera raccomandata senza ricevuta di ritorno
, ovvero presentate al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta.
In caso di mancata sottoscrizione della comunicazione, il Comune invita
linteressato a regolarizzarla, assegnandogli un termine non
inferiore a quindici giorni. Se linteressato non la regolarizza
nel termine assegnatogli, la comunicazione è considerata nulla a tutti
gli effetti.
- Il
funzionario responsabile dellapplicazione del tributo ricorda
alla cittadinanza lesecuzione delladempimento previsto
da questo articolo con manifesti da far affiggere almeno quindici
giorni prima e con le altre forme di informazione.
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ARTICOLO
23
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Immobili
appartenenti a più soggetti passivi
|
- Nel
caso di contitolarità, su un medesimo immobile, dei diritti reali
da parte di più soggetti, la comunicazione fatta da uno dei contitolari
libera gli altri.
- Per
gli immobili indicati nellart. 17, n. 2) del codice civile oggetto
di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma
rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dallamministrazione
del condominio.
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ARTICOLO
24
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Rimborso
dellimposta Per sopravvenuta inedificabilità
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|
Per
le aree divenute inedificabili al contribuente spetta il rimborso limitatamente
allimposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale,
per il periodo di tempo decorrente dallultimo acquisto per atto
fra vivi dellarea e, comunque, per un periodo non eccedente dieci
anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal
caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine
di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo
di inedificabilità.
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ARTICOLO
25
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Norma
di rinvio
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Per
quanto concerne laccertamento, la riscossione anche coattiva,
le esenzioni e le agevolazioni, e le sanzioni, si rinvia agli specifici
regolamenti.
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ARTICOLO
26
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Entrata
in vigore
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Il
presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
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REGOLAMENTO
COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO
SULL’ARREDO URBANO E SULL’AMBIENTE
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TITOLO
I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Articolo
1
Oggetto del regolamento
- Il
presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono
sullarredo urbano e sullambiente, nellambito del
territorio comunale.
- Il
regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati
in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
- Salvi
i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da
altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative
pubblicitarie senza aver ottenuto lautorizzazione, e senza aver
pagato il canone.
TITOLO
II
LAUTORIZZAZIONE ALLINSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI
Articolo
2
Domanda per il rilascio dellautorizzazione
1.
Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari
nei luoghi di cui allart. 1, comma 2, del presente regolamento,
deve farne domanda scritta al comune.
2.
La domanda deve contenere:
- le
generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante,
ed i rispettivi codici fiscali;
- la
durata della pubblicità, le dimensioni, lesatta ubicazione degli
impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- la
sottoscrizione del richiedente e del suo legale rappresentante.
3.
Loriginale della domanda deve essere redatta in conformità
alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carte semplice,
da utilizzare per i pareri dellUfficio tecnico comunale e del
Comando della Polizia municipale.
4.
La domanda deve essere inoltrata anche se linstallazione è
esente dal pagamento del canone.
Articolo
3
Allegati alla domanda
- La
domanda deve essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato
dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando
linstallazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da
strade appartenenti ad altri enti.
- Alla
domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi
indicati:
- il
tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
- i materiali
da adoperare nella loro fabbricazione e nelleventuale struttura
di sostegno;
- le
eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione
dei manufatti, ai sensi dellart. 49, comma 3, del Regolamento
di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/1992,
n. 495.
Articolo
4
Rilascio
dellautorizzazione
- Le
autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti
condizioni:
- il
Comando della Polizia municipale ed il Dirigente dellUfficio
Comunale hanno espresso parere favorevole;
- linteressato
ha sottoscritto il disciplinare conforme allallegato "A"
al presente regolamento, ed ha versato le spese distruttoria
della domanda, le spese di redazione del disciplinare ed il relativo
bollo di rilascio, il canone nella lisura stabilita nel disciplinare
stesso; una cauzione in danaro o in titoli di stato ed equiparati
ad almeno una annualità di canone;
- linteressato
dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari
norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno
e di fondazione dei mezzi pubblicitari.
- In
luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od
assicurativa in conformità alla norme vigenti.
- Nel
caso in cui sia autorizzata linstallazione dei mezzi pubblicitari
su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dellautorizzazione vale
anche come concessione.
Articolo
5
Uso dellautorizzazione
- Salvi
i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della
Regione, lautorizzazione è personale e non può essere trasferita
a terzi.
- Lautorizzazione
è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni
autorizzate.
- Allo
scadere dellautorizzazione, o in caso di revoca anticipata,
il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese
e ripristinare lo stato dei luoghi.
Articolo
6
Rinnovo dellautorizzazione
- Almeno
. Giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione,
linteressato piò richiedere il rinnovo osservando, in quanto
applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.
Articolo
7
Revoca dellautorizzazione
- Lautorizzazione
può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
- Lautorizzazione
deve essere revocata quando linteressato ha violato norme stabilite
dal presente regolamento o dal disciplinare oppure essendo
in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento
delle rate scadute entro
.. giorni dal ricevimento della lettera
raccomandata di messa in stato di mora.
- La
revoca dellautorizzazione per motivi dinteresse pubblico
dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
- La
revoca dellautorizzazione per colpa del concedente fa sorgere
il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata,
a titolo di penale.
TITOLO
III
INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA
ESTERNA CHE INCIDONO SULLARREDO URBANO O SULLAMBIENTE
Articolo
8
Tipologia
- Agli
effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità
esterna che incidono sullarredo urbano o sullambiente
sono:
- le
insegne di esercizio;
- le
preinsegne;
- le
sorgenti luminose;
- i cartelli;
- gli
striscioni, le locandine e gli stendardi;
- i segni
orizzontali reclamistici;
- gli
impianti pubblicitari di servizizio;
- gli
impianti di pubblicità o propaganda;
- le
sorgenti acustiche.
Articolo
9
Insegna di esercizio
- Per
"insegna di esercizio" sintende la scritta in caratteri
alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata
e supportata con materiale di qualsiasi natura, installata nella sede
dellattività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie
alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce
indiretta.
Articolo
10
Preinsegna
1.
Per "preinsegna" sintende la scritta in caratteri
alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente
da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale,
utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea
struttura si sostegno, finalizzata alla pubblicazione direzionale della
sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo
da facilitare il reperimento delle sede stessa e comunque nel raggio
di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
Articolo
11
Sorgente luminosa
- Per
"sorgente luminosa" sintende qualsiasi corpo illuminante
o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme
o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
Articolo
12
Cartello
- Per
"cartello" sintende un manufatto bidimensionale supportato
da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce
finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o progandistici
sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali
manifesti, adesivi, ecc. Piò essere luminoso sia per luce propria
che per luce indiretta.
Articolo
13
Striscione, locandina e stendardo
1.
Per "striscione", "locandina" e "stendardo"
sintende lelemento bidimensionale realizzato in materiale
di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie
di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso
per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, piò essere
realizzata anche in materiale rigido.
Articolo
14
Segno orizzontale reclamistico
- Per
" segno orizzontale reclamistico" sintende la riprosuzione
sulla superficie stradale, con pullicole adesive, di scritte in caratteri
alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione
di messaggi pubblicitari o propagantistici.
Articolo
15
Impianto pubblicitario di servizio
- Per
"impianto pubblicitario di servizio" sintende qualunque
manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità
nellambito dellarredo urbano e stradale (fermate autobus,
pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili)
recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia
per luce diretta che per luce indiretta.
Articolo
16
Impianto di pubblicità e propaganda
- Per
"impianto di pubblicità o propaganda" sintende qualunque
manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti
che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti,
né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello,
né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale
reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere
luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
Articolo
17
Sorgente acustica
- Per
"sorgente acustica" sintende qualsiasi apparecchio
amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.
TITOLO
IV
MODALITA DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI
Articolo
18
Dimensioni
- Le
preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i
limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. E
ammesso labbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un
numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione
che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto
di ununica autorizzazione.
Articolo
19
Caratteristiche
- I cartelli,
le insegne desercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine,
gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari
di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere
realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili
e resistenti agli agenti atmosferici.
- Le
strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per
resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate,
sia globalmente che nei singoli elementi.
- Qualora
le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione
e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, losservanza
delle stesse e ladempimento degli obblighi da queste previste
deve essere documentato prima del ritiro dellautorizzazione
di cui allarticolo 4 del presente regolamento.
- I cartelli,
le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine,
gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari
di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma
regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica
stradale. Particolare cautela è adottata nelluso dei colori,
specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare
confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza
e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il
colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e
negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali
di pericolo, di precedenza e dobbligo, limitandone la percettibilità.
- Il
bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri
mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio,
posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo
punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della
banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.
Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi,
se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane
che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una
quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.
Articolo
20
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
- Le
sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne;
gli striscioni, le locandine e gli stendardi; gli impianti pubblicitari
di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce
propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo
o in prossimità delle strade dove ne è consentita linstallazione,
non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa
superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi
abbagliamento.
- Le
sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri
mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni
caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare
cautela è adottata nelluso dei colori, specialmente del rosso
e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione
con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità
delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una
distanza dalle stesse inferiore a 300m, fuori dai centri abitati,
è vietato luso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose,
nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari
posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga
da parte dellente concedente lautorizzazione.
- La
croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie,
ambulatori e posti di pronto soccorso.
TITOLO
V
DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI
Articolo
21
Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o dinteresse storico
ed artistico
- Lungo
le strade, nellambito e in prossimità di luoghi sottoposti a
vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici
o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare
cartelli e altri mezzi pubblicitari.
Articolo
22
Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori
- La
pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita
dalle ore
.. alle ore
., ed è sempre vietata nei seguenti
giorni
.. (esempio, 2 novembre).
- E
vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di
.. metri
da (ospedali e case di cura private, cimiteri, scuole pubbliche e
private dogni ordine e grado, luoghi di culto e simili).
- La
pubblicità sonora non può eccedere ( indicare i limiti massimi di
rumorosità consentiti).
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